Art. 471 c.p. — Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
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Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di se' o di altri, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953 · versione 0 su Normattiva