Art. 471 c.p.Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

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Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di se' o di altri, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art471 · fonte su Normattiva