Art. 481 c.p. — Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita'
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 dicembre 1980. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessita', attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.
[2]Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 dicembre 1980 · versione 0 su Normattiva