Art. 481 c.p.Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita'

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[1]Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessita', attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

[2]Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 dicembre 1980 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art481 · fonte su Normattiva