Art. 49 c.p.Reato supposto erroneamente e reato impossibile

[1]Non e' punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

[2]La punibilita' e' altresi' esclusa quando, per la inidoneita' dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, e' impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

[3]Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

[4]Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puo' ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art49 · fonte su Normattiva