Art. 493 c.p. — Falsita' commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsita' commesse da pubblici ufficiali si applicano altresi' agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva