Art. 495-ter c.p.
Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali
[1]((Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
[2]Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria)).
Testo vigente dal 26 luglio 2008, tuttora in vigore · versione 217 su Normattiva