Art. 497-ter c.p.Possesso di segni distintivi contraffatti

Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:

  • 1)a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
  • 2)a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

Testo vigente dal 28 febbraio 2006, tuttora in vigore · versione 207 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art497ter · fonte su Normattiva