Art. 500 c.p.Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

[1]Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire mille a ventimila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art500 · fonte su Normattiva