Art. 505 c.p.
Serrata o sciopero a scopo di solidarieta' o di protesta
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarieta' con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva