Art. 511 c.p.
Pena per i capi, promotori e organizzatori
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e' aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva