Art. 617-sexies c.p.Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

[1]Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

[2]La pena e' della reclusione ((da tre a otto anni)) nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

[3]Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Testo vigente dal 17 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 363 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art617sexies · fonte su Normattiva