Art. 617-sexies c.p. — Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
[1]Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
[2]La pena e' della reclusione ((da tre a otto anni)) nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
[3]Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Testo vigente dal 17 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 363 su Normattiva