Art. 518-septiesdecies c.p.
Circostanze attenuanti
[1]La pena e' diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuita' ovvero comporti un lucro di speciale tenuita' quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita'.
[2]La pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.
Testo vigente dal 23 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 323 su Normattiva