Art. 518-septiesdecies c.p.Circostanze attenuanti

[1]La pena e' diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuita' ovvero comporti un lucro di speciale tenuita' quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita'.

[2]La pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

Testo vigente dal 23 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 323 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art518septiesdecies · fonte su Normattiva