Art. 639-ter c.p.
[1](( (Circostanze attenuanti).
[2]Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
[3]Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.
[4]Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma)).
Testo vigente dal 17 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 363 su Normattiva