Art. 524 c.p.
[1]Codice Penale-art. 524
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 524
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - COD. PEN., ARTT. 519, N. 1, 521 E 524 - IPOTESI DI REATI COMMESSI IN DANNO DI PERSONA MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI - POSSIBILITA' CHE L'IMPUTATO INVOCHI, A PROPRIA SCUSA, L'IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO - ESCLUSIONE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
L'inviolabilita' in relazione ai fatti costitutivi dei delitti contro la liberta' sessuale di cui agli artt. 519, n. 1, 521 e 524 c.p., e' stabilita dal legislatore, in favore degli infraquattordicenni in modo assoluto, escludendosi, ai sensi dell'art. 539 c.p. (la cui compatibilita' con l'art. 3 della Costituzione e' stata affermata dalla Corte costituzionale con le sent. 19 e 20 del 1971 e 107 del 1957), la possibilita' che l'imputato invochi a propria scusa l'ignoranza dell'eta' dell'offeso.
Riguarda ancher.d. 1398/1930art. 521 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - COD. PEN., ARTT. 519, N. 1, 521 E 524 - IPOTESI DI REATI COMMESSI IN DANNO DI PERSONA MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI - ETA' IN CUI IL MINORE DEV'ESSERE CONSIDERATO IMMATURO - PREVENTIVA DETERMINAZIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Anziche' demandare al giudice di procedere, caso per caso all'accertamento della immaturita', il codice penale vigente ha preferito determinare preventivamente l'eta' in cui il minore deve senz'altro essere considerato immaturo. Questa scelta compiuta dal legislatore nell'ambito della discrezionalita' riservatagli (e che trova rispondenza nell'art. 97 circa l'imputabilita' del minore) non puo' dirsi irrazionale e non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in relazione alla diversa disciplina penale stabilita nei riguardi di soggetti di diversa eta'. Al lume della comune normale esperienza non e' arbitrario ritenere che un minore infraquattordicenne, anche se fornito di precoce ingegno, difetti di quella capacita' di giudizio che gli consenta di valutare le implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art524 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 521 Codice penaler.d. 1398/1930
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.