Art. 526 c.p.Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata

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[1]Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di eta', inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

[2]Vi e' seduzione quando vi e' stata congiunzione carnale.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art526 · fonte su Normattiva