Art. 526 c.p. — Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata
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[1]Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di eta', inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
[2]Vi e' seduzione quando vi e' stata congiunzione carnale.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996 · versione 0 su Normattiva