Art. 521 c.p. — Atti di libidine violenti
[1]Codice Penale-art. 521
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
[1]Codice Penale-art. 521
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - COD. PEN., ARTT. 519, N. 1, 521 E 524 - IPOTESI DI REATI COMMESSI IN DANNO DI PERSONA MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI - POSSIBILITA' CHE L'IMPUTATO INVOCHI, A PROPRIA SCUSA, L'IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO - ESCLUSIONE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
L'inviolabilita' in relazione ai fatti costitutivi dei delitti contro la liberta' sessuale di cui agli artt. 519, n. 1, 521 e 524 c.p., e' stabilita dal legislatore, in favore degli infraquattordicenni in modo assoluto, escludendosi, ai sensi dell'art. 539 c.p. (la cui compatibilita' con l'art. 3 della Costituzione e' stata affermata dalla Corte costituzionale con le sent. 19 e 20 del 1971 e 107 del 1957), la possibilita' che l'imputato invochi a propria scusa l'ignoranza dell'eta' dell'offeso.
Riguarda ancheart. 524 Codice penaler.d. 1398/1930
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - COD. PEN., ARTT. 519, N. 1, 521 E 524 - IPOTESI DI REATI COMMESSI IN DANNO DI PERSONA MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI - ETA' IN CUI IL MINORE DEV'ESSERE CONSIDERATO IMMATURO - PREVENTIVA DETERMINAZIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Anziche' demandare al giudice di procedere, caso per caso all'accertamento della immaturita', il codice penale vigente ha preferito determinare preventivamente l'eta' in cui il minore deve senz'altro essere considerato immaturo. Questa scelta compiuta dal legislatore nell'ambito della discrezionalita' riservatagli (e che trova rispondenza nell'art. 97 circa l'imputabilita' del minore) non puo' dirsi irrazionale e non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in relazione alla diversa disciplina penale stabilita nei riguardi di soggetti di diversa eta'. Al lume della comune normale esperienza non e' arbitrario ritenere che un minore infraquattordicenne, anche se fornito di precoce ingegno, difetti di quella capacita' di giudizio che gli consenta di valutare le implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali.
Riguarda ancheart. 524 Codice penaler.d. 1398/1930
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 522
Codice Penale-art. 522 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 520
Codice Penale-art. 520 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 525
Codice Penale-art. 525 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 523
Codice Penale-art. 523 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 541
Codice Penale-art. 541 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 519
Codice Penale-art. 519 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La Commissione parlamentare propose di rendere aggravato il delitto di violenza carnale (art. 519), quando venga commesso da due o più persone. Il codice ammette, di regola, la maggiore pericolosità della delinquenza associata soltanto quando il fatto sia commesso da cinque o più persone (art. 112, n. 1°). Non mancano certamente apprezzabili ragioni a sostegno della proposta della Commissione, la quale muove evidentemente dal concetto della minorata difesa. Non mi sembrò tuttavia opportuno complicare il sistema del codice con una nuova circostanza aggravante, giacchè i limiti di pena stabiliti dalla legge per il delitto di violenza carnale (da tre a dieci anni) consentono in ogni caso al giudice di tener conto, nell'applicazione concreta della pena, della varia gravità dei singoli fatti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 171
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art521 · fonte su Normattiva