Art. 533 c.p.

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[1]Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di eta' minore o una donna maggiorenne alla prostituzione e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.

[2]La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

[3]La pena e' raddoppiata nei casi preveduti dai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 531.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 19 marzo 1958 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art533 · fonte su Normattiva