Art. 535 c.p.
ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75
Testo vigente dal 19 marzo 1958, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75
Testo vigente dal 19 marzo 1958, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, per il lenocinio di prossimi congiunti, parve troppo mite alla Commissione parlamentare, che perciò propose di elevarne il minimo ad un anno (art. 532). Anche questo è uno dei casi nei quali la Commissione, lungi dall'aver trovato eccessive le pene stabilite per singoli reati (come ha rilevato in via generale), mi ha invece invitato ad accrescerle, senza ch'io possa condiscendere al suo desiderio. Le penalità delle varie forme di lenocinio, invero, sono tra loro coordinate in modo che, modificando la pena per una di esse, occorrerebbe rivedere la misura della pena per tutte le altre. Del resto, non si può dire che una pena la quale parte da un minimo di sei mesi di reclusione e può giungere fino e quattro anni, unita alla multa da lire tremila a diecimila, sia pena inadeguata per il delitto di cui si tratta, tanto più se si tenga presente che la persona indotta alla prostituzione deve essere maggiorenne. La Commissione vorrebbe poi che il fatto di agevolare semplicemente la prostituzione, per il quale la pena è minore, fosse invece equiparato al fatto di indurre alla prostituzione, o quanto meno che «si cerchi di assicurare una più severa repressione ai casi di agevolazione, che non presentano minori caratteri di repugnante turpitudine». Conviene osservare però che, nell'economia del codice, tutti i delitti di lenocinio sono configurati nella duplice ipotesi dell'induzione (più grave) e dell'agevolazione (meno grave). Se si modificasse, quindi, una di queste disposizioni, occorrerebbe ritoccarle tutte. Ma, a parte ciò, mi pare innegabile la maggior gravità della prima ipotesi, anche le più ripugnanti turpitudini ammettendo una gradazione; e, se vi è questa differenza, è conforme a ragione che la pena sia più grave nel primo caso e meno grave nel secondo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 173
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art535 · fonte su Normattiva