Art. 536 c.p.

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[1]Chiunque, sapendo che una persona di eta' minore, o una donna maggiorenne, sara', nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

[2]Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sara' tratta alla prostituzione.

[3]Si applicano i capoversi dell'articolo 533.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 19 marzo 1958 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art536 · fonte su Normattiva