Per ciò che concerne la legittima difesa (art. 52), la Commissione parlamentare ha osservato che tale difesa deve essere proporzionata non solo alla offesa, ma anche all'entità del diritto che si vuole difendere. Ma questo concetto non mi sembra possa approvarsi. La difesa deve essere proporzionata all'entità dell'offesa e non necessariamente all'importanza dell'interesse che si vuole difendere. Anzi, l'aggressione denota, non di rado, tanto maggiore perversità e pericolosità, quanto meno rilevante è il bene aggredito. Non si nega che, talvolta, anche l'importanza dell'interesse da difendere possa costituire un elemento per giudicare della gravità dell'offesa, ma non è mai questo un elemento essenziale e non può mai essere l'unico elemento di valutazione della legittimità della difesa. La gravità dell'offesa consiste nella gravità del pericolo, nel modo, cioè, in cui si offende (circostanze e modalità). La stessa Commissione avrebbe voluto che si sostituisse la parola «respingere» alla parola «difendere». Ciò significa, se ho ben compreso, che in luogo di dire: «costretto dalla necessità di difendere un diritto», si dovrebbe dire: «costretto dalla necessità di respingere il pericolo attuale di un'offesa ingiusta». Ma l'espressione: «difendere un diritto», è più precisa, in quanto designa non solo il fatto della difesa, ma altresì l'oggetto della medesima.
Relazione al Codice penale (1930), n. 36
Il codice nuovo (art. 54), al pari di quello del 1889, pone come condizione, perchè una persona possa giovarsi della scriminante dello stato di necessità, che essa non abbia dato causa volontariamente al pericolo, dal quale si salvò mediante un fatto preveduto dalla legge come reato. La Commissione parlamentare propose di precisare che l'autore del fatto, che crea il pericolo, risponde del danno che il pericolo ha cagionato. Così, chi ha appiccato un incendio in un teatro, dovrebbe rispondere non solo del delitto d'incendio e dell'omicidio da lui commesso per sopraffare uno spettatore che gli impediva il passo, ma altresì degli omicidi commessi da altri spettatori per salvarsi nelle medesime contingenze. È tuttavia evidente che qui si sconfina dal campo dello stato di necessità. Ora si tratta soltanto di negare, a chi ha dato causa al pericolo, la dirimente dello stato di necessità, mentre l'accertare le responsabilità penali per altri delitti commessi da costui, o da altre persone in conseguenza del pericolo da lui cagionato, è questione estranea alla norma in discorso e che verrà decisa di caso in caso dal giudice, secondo le norme generali. Lo stato di necessità può essere determinato anche dall'altrui minaccia; ma, in tale ipotesi, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo. La Commissione parlamentare consigliò di coordinare questa disposizione con quella del capoverso dell'articolo 46. Senonchè l'articolo 46 riguarda la violenza fisica, e stabilisce che la persona fisicamente costretta non risponde mai del fatto commesso, a prescindere se ricorrano o meno le condizioni volute dalla legge per lo stato di necessità; così che, ad esempio, non occorre la probabilità di un danno grave alla persona, nè che siavi proporzione tra il fatto e il pericolo. Nel caso della minaccia (violenza morale), invece, occorre, per la scriminazione, che ricorrano tutte le condizioni dello stato di necessità. La fusione delle due ipotesi sarebbe, pertanto, scientificamente errata, legislativamente impropria e praticamente produttrice d'equivoci. Del resto, la disposizione in esame deve essere interpretata con riferimento alla prima parte dell'articolo. L'ipotesi in essa preveduta si verifica, infatti, quando taluno venga minacciato da altri di un danno grave alla persona, in modo da costringerlo, per salvare sè o altri, a commettere un fatto preveduto come reato, non contro il minacciante (chè, in tal caso, ricorrendo gli altri requisiti, si avrebbe la legittima difesa), ma contro estranei. In sostanza, è bene ripeterlo, si tratta di un fatto moralmente coartato, ipotesi affine, ma non identica (a cagione delle già notate condizioni richieste per la non punibilità), a quella del fatto fisicamente coartato. Nel primo la coazione, che è sempre di grado minore che nell'altro, scrimina solo in quanto crei lo stato di necessità; nel secondo, invece, la coazione, che raggiunge il massimo grado, scrimina anche se non cagiona un vero e proprio stato di necessità.
Relazione al Codice penale (1930), n. 37