Art. 544-quinquies c.p.Divieto di combattimenti tra animali

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[1]Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

[2]La pena e' aumentata da un terzo alla meta':

  • 1)se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
  • 2)se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
  • 3)se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

[3]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

[4]Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Testo vigente dal 1 agosto 2004 al 1 luglio 2025 · versione 199 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art544quinquies · fonte su Normattiva