Art. 548 c.p.
[1]Codice Penale-art. 548
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 548
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 548 (ISTIGAZIONE ALL'ABORTO) E 550 (ATTI ABORTIVI SU DONNA RITENUTA INCINTA).
E' inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 548 e 550 c.p. (che puniscono rispettivamente l'istigazione all'aborto e gli atti abortivi su donna ritenuta incinta) sollevata dal Pretore, a seguito di delazione anonima per sfruttamento alla prostituzione senza che la formulazione di un capo di imputazione per "presunta istigazione continuata all'aborto", per fatti cioe' completamente diversi da quelli indicati nell'anonimo, potesse trovare giustificazione in indagini di polizia mai disposte (S. n. 300 del 1974).
Riguarda ancheart. 550 Codice penale
REFERENDUM - ABROGATIVO - OGGETTO - COST., ART. 75, SECONDO COMMA - FATTISPECIE - REFERENDUM SULL'ABORTO - RICHIESTA DI ABROGAZIONE DEGLI ARTT. 546, 547, 548, 549, SECONDO COMMA, 550, 551, 552, 553, 554 E 555 (DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE) - ESTRANEITA' ALLE MATERIE SOTTRATTE A REFERENDUM - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art548 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 552 Codice penaleart. 550 Codice penaleart. 553 Codice penaleart. 547 Codice penaleart. 555 Codice penaleart. 546 Codice penalee altri 3
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.