Art. 553 c.p.
[1]Codice Penale-art. 553
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 553
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione, proposta con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 10 marzo 1971, n. 49. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971. MICHELE FRAGALI - CO…
ECLI:IT:COST:1971:193 · leggi il testo integrale
dichiara l'illegittimità costituzionale: dell'art. 553 del codice penale; dell'art. 112, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale: dell'art. 114, prim…
ECLI:IT:COST:1971:49 · leggi il testo integrale
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art553 · fonte su Normattiva
dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni sollevate con ordinanza del Pretore di Lendinara del 3 febbraio 1964 e del Pretore di Firenze del 23 maggio 1964, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 553 del Codice penale e nell'art. 112 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'a…
ECLI:IT:COST:1965:9 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.