Art. 553 c.p.
[1]Codice Penale-art. 553
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 553
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REFERENDUM - ABROGATIVO - OGGETTO - COST., ART. 75, SECONDO COMMA - FATTISPECIE - REFERENDUM SULL'ABORTO - RICHIESTA DI ABROGAZIONE DEGLI ARTT. 546, 547, 548, 549, SECONDO COMMA, 550, 551, 552, 553, 554 E 555 (DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE) - ESTRANEITA' ALLE MATERIE SOTTRATTE A REFERENDUM - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 552 Codice penaleart. 550 Codice penaleart. 548 Codice penaleart. 547 Codice penaleart. 555 Codice penaleart. 546 Codice penale
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art553 · fonte su Normattiva
INCITAMENTO A PRATICHE CONTRO LA PROCREAZIONE - COD. PEN., ART. 553 - FINALITA' ORIGINARIA DELLA DISPOSIZIONE - DIVIETO DI SVOLGERE PROPAGANDA FAVOREVOLE ALLA RIDUZIONE DELLE NASCITE - AUTONOMA CONFIGURAZIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 553 - SOPRAVVENUTA MANCANZA DI GIUSTIFICAZIONE - LIMITE POSTO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - CONTRASTO CON L'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La norma di cui all'art. 553 del c.p. corrispondeva alla politica demografica del tempo, diretta all'incremento della popolazione, e alle concezioni a cui quella politica si ispirava; essa vietava la pubblica trattazione di argomenti riguardanti la procreazione soltanto se svolta nel senso di favorire mediante l'incitamento o la propaganda di pratiche contro la procreazione, la riduzione delle nascite. Le esigenze del buon costume erano tutelate, come sono tuttora, da altre disposizioni del codice penale, in qualunque senso e a qualunque fine si svolga la predetta attivita'. Il problema della limitazione delle nascite ha assunto, nel momento storico attuale, una importanza e un rilievo sociale tale da non potersi ritenere che, secondo la coscienza comune e tenuto anche conto del progressivo allargarsi della educazione sanitaria, sia oggi da ravvisare un'offesa al buon costume nella pubblica trattazione dei vari aspetti di quel problema, nella diffusione delle conoscenze relative, nella propaganda svolta a favore delle pratiche anticoncettive. Si deve pertanto riconoscere che, venuta meno la ragione dell'autonoma configurazione del reato di cui all'art. 553 c.p., il limite di esso posto alla libera manifestazione del pensiero si trova in contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
INCITAMENTO A PRATICHE CONTRO LA PROCREAZIONE - DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 553 DEL COD. PENALE - PARZIALE ESTENSIONE AGLI ARTT. 112 E 114 DELLA T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, E DELL'ART. 2 DEL D.LG. 31 MAGGIO 1946, N. 451. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 27).
Le medesime ragioni addotte per dichiarare l'illegittimita' dell'art. 553 c.p. valgono anche per riconoscere l'illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 112 del t.u. delle leggi di p.s., limitatamente alla parte in cui vieta la produzione, l'acquisto, la detenzione, l'importazione, l'esportazione e la circolazione di scritti, disegni e immagini che divulgano i mezzi diretti a impedire la procreazione o ne illustrano l'impiego. Esse si estendono inoltre all'art. 114, primo comma, del medesimo t.u., nella parte in cui vieta l'inserzione, in giornali o periodici, di avvisi o corrispondenze che si riferiscono ai predetti mezzi, nonche' all'art. 2 del d.l. 31 maggio 1946, n. 561, nella parte in cui stabilisce che si puo' far luogo al sequestro di giornali o altre pubblicazioni o stampati che divulghino i mezzi medesimi, ne illustrano l'impiego o contengono inserzioni o corrispondenze ad essi relative.
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 451/1946art. 114 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 112 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
INCITAMENTO A PRATICHE CONTRO LA PROCREAZIONE - COD. PEN., ART. 553 - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 553 del codice penale, in quanto detto articolo e' stato gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 21 della Costituzione, con sentenza 16 marzo 1971 n. 49, cessando in tal modo di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.