Art. 557 c.p.
Prescrizione del reato
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva