Una decorrenza speciale è stabilita per il termine di prescrizione del delitto di bigamia (art. 557): il decorso di questo termine, invero, si inizia col giorno in cui sia sciolto uno dei due matrimoni, o sia dichiarato nullo il secondo per bigamia. Se così non fosse, il termine decorrerebbe, a norma dell'articolo 158, dal giorno della consumazione del reato. Ho già spiegato, nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 620), che, pur avendo riconosciuto al delitto di bigamia, con la più autorevole dottrina, carattere istantaneo e non permanente (non dipendendo dalla volontà del colpevole far cessare lo stato antigiuridico conseguente al reato), trovai opportuno dettare per la prescrizione del delitto medesimo, attesa la particolare natura di esso, una norma analoga a quella stabilita per la prescrizione dei reati permanenti; e su ciò nessuna osservazione ha fatto la Commissione parlamentare. Questa, invece, ritenne che la disposizione sulla prescrizione del delitto di bigamia possa, in qualche caso, determinare la contraddizione di ammettere la prescrizione d'un reato già estinto per altra causa. Infatti, poichè, a norma dell'articolo 556, il reato viene estinto per effetto della dichiarazione di nullità del primo matrimonio, o dell'annullamento del secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il termine per la prescrizione potrebbe decorrere proprio dal momento in cui il reato è estinto. Ma la supposta incoerenza è dovuta, mi pare, ad un equivoco. Infatti, l'articolo 556 si riferisce al matrimonio precedente nullo; l'articolo 557 riguarda, invece, il matrimonio sciolto (per morte o divorzio). L'articolo 556, inoltre, considera il caso d'annullamento del secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia; l'articolo 557, invece, riflette l'ipotesi del secondo matrimonio dichiarato nullo per bigamia. Mi sembra che non occorrano altre spiegazioni per giustificare le due disposizioni, tanto più che le ragioni che le suffragano sono esaurientemente esposte, su ogni punto, nella mia Relazione sul progetto (nn. 612 e seguenti).
Relazione al Codice penale (1930), n. 180
L'articolo 557 del progetto definitivo (558 del codice) puniva l'induzione al matrimonio mediante errore o inganno, commessa col «lasciare ignorare» all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento diverso da quello derivante dall'esistenza di un precedente matrimonio, sempre che il matrimonio venisse annullato a causa dell'impedimento taciuto; e stabiliva un aggravamento nel caso in cui l'ostacolo fosse stato occultato con mezzi fraudolenti. La Commissione parlamentare osservò non esservi ragione di prendere in considerazione, agli effetti di questa incriminazione, qualsiasi comportamento reticente sull'esistenza di un impedimento, ma doversi punire soltanto il fatto di chi, per trarre in errore l'altro coniuge, abbia usato mezzi fraudolenti. Per reprimere il semplice fatto di aver lasciato ignorare l'esistenza dell'impedimento, sono sufficienti, notò la Commissione, le sanzioni civili dell'articolo 127 del codice civile. Le sanzioni di questo articolo, in verità, hanno carattere penale, giacchè esso commina pene in senso proprio, quali sono la multa da lire mille a tremila, e il carcere (cioè la detenzione per il codice del 1889 e la reclusione per il codice nuovo) sino a sei mesi. Dato che queste sanzioni hanno carattere penale e sembrano sufficienti a reprimere il fatto di cui si tratta, non ho avuto difficoltà ad accogliere le proposte della Commissione, richiedendo, per il delitto preveduto nell'articolo 558, l'uso di mezzi fraudolenti, e conseguentemente sopprimendo la predetta circostanza aggravante.
Relazione al Codice penale (1930), n. 181