Art. 579 c.p.
Omicidio del consenziente
[1]Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
[2]Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
[3]Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e' commesso:
[4]1° contro una persona minore degli anni diciotto;
[5]2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermita' o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
[6]3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva