La Commissione parlamentare propose la soppressione della disposizione sull'omicidio del consenziente (articolo 579). Fu osservato che la disposizione può divenire fonte di abusi; che non ha ragione di essere, perchè la vita umana è un bene indisponibile; e che, in ogni modo, dovesse essere limitata alla così detta eutanasia. Queste osservazioni avrebbero valore, se si fosse ammessa l'impunità per l'omicidio del consenziente; ma non hanno fondamento quando si consideri che si tratta sempre d'un omicidio punibile, e con pena assai grave, quantunque costituisca un titolo relativamente più lieve dell'omicidio comune. Vi sono inoltre parecchie eccezioni, per le quali si ritorna alle sanzioni dell'omicidio comune, quando il consenso della vittima non sia valido. Ciò posto, non vedo a quali abusi possa dar luogo la disposizione in discorso, dal momento che si tratta in ogni caso d'incorrere nella predetta pena. Gli abusi sarebbero possibili soltanto se l'omicida del consenziente potesse sperare l'impunità. Siamo d'accordo che la vita umana è un bene indisponibile, ma è appunto per ciò che l'omicidio del consenziente costituisce delitto, quantunque di titolo più lieve dell'omicidio comune. E questa minor gravità del titolo delittuoso è dovuta alla minore gravità intrinseca del fatto, che è manifesta, e alla minore pericolosità sociale, che, almeno di regola, rivelano simili delinquenti in confronto dei comuni omicidi. La pratica giudiziaria, durante l'applicazione del codice del 1889, non si potè mai persuadere che l'omicida comune e l'uccisore del consenziente dovessero trattarsi alla medesima stregua, e perciò essa cercò costantemente, per vie diverse, di trovare un'attenuazione per quest'ultimo delinquente. E, non di rado, dall'attenuazione si passò all'impunità, ciò che appunto si è voluto evitare prevedendo specificamente questa meno grave ipotesi criminosa. Quanto all' «eutanasia», non v'è motivo di distinguere. Se il giudice ritiene che l'infermità che affliggeva il sofferente non ha determinato in lui una «deficienza psichica» (articolo 579, n. 2°) tale, da doversi ritenere invalido il suo consenso all'uccisione, sarà applicabile, nel concorso delle altre condizioni, la norma speciale sull'omicidio del consenziente; altrimenti l'uccisore dovrà punirsi come omicida comune. Gli eventuali motivi di pietà, da accertarsi sempre con la massima circospezione e da valutarsi con una intelligente diffidenza, potranno essere apprezzati all'effetto dell'applicazione dell'attenuante generale, di cui all'articolo 62, n. 1° (motivi di particolare valore morale o sociale).