Art. 581 c.p.
Percosse
[1]Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, ((salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),)) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.
[2]Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Testo vigente dal 24 settembre 2020, tuttora in vigore · versione 311 su Normattiva