Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - In genere - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da otto a quattordici anni, a seguito di novella legislativa - Possibilità che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Omessa previsione - Violazione dei principi di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen., inserito dall’art. 12, comma 1, della legge n. 69 del 2019, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. L’inasprimento sanzionatorio operato dal legislatore con la trasformazione dello sfregio e della deformazione permanenti al viso da circostanze aggravanti del reato di lesione a fattispecie autonoma corrisponde a una valida ratio di tutela della persona, per la peculiare dimensione relazionale e identitaria del volto di ciascuno, e ciò vale a giustificarne la severità anche in rapporto ad altre fattispecie pure lesive della integrità e dignità della persona. Tuttavia, a fronte dell’eccezionale asprezza del minimo edittale (otto anni di reclusione) e della gamma multiforme di condotte riconducibili alla fattispecie (riferibili anche a lesioni di modesta entità, procurate in contesti di aggressività minore o occasionale, e senza dolo intenzionale), è costituzionalmente necessario introdurre una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di moderare l’applicazione della pena per evitare che, nel caso concreto, essa risulti sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, quindi contraria al principio di personalizzazione e inidonea alla funzione rieducativa. In mancanza di una differente grandezza di riferimento, il temperamento per i fatti di lieve entità deve essere operato tramite la previsione di una circostanza attenuante ad effetto comune che restituisca alla norma censurata dai GUP dei Tribunali di Taranto, di Bergamo e di Catania la necessaria flessibilità applicativa. (Precedenti: S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46164, 46165; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).
sentenza 83/2025massima n. 46777 Riguarda ancheart. 12 legge 69/2019
Reati e pene - In genere - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Trattamento sanzionatorio - Pena accessoria - Interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno - Automatica, anziché possibile, sua irrogazione nel limite massimo di dieci anni - Violazione dei principi di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone «comporta l’interdizione perpetua», anziché «può comportare l’interdizione». La disposizione censurata dai GUP dei Tribunali di Bergamo e di Catania, nel prevedere che la condanna o l’applicazione della pena per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, viola i principi di proporzionalità, personalizzazione e funzione rieducativa della pena. La notevole latitudine della descrizione tipica della fattispecie fa sì che la pena accessoria risulti applicabile anche a condotte di modesta gravità, rispetto alle quali – una volta riconosciuta la necessità costituzionale di prevedere un’attenuante per i fatti di lieve entità, come valvola di moderazione della pena principale – l’obbligatorietà e la perpetuità della misura sono prive di qualsiasi giustificazione, non potendosi neppure ipotizzare, perché contrario all’art. 27, terzo comma, Cost., un nesso tra la permanenza dello sfregio e la permanenza della sanzione. La pena accessoria potrà pertanto essere irrogata dal giudice, nella misura determinata in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., nel rispetto del limite massimo di dieci anni, stabilito dall’art. 79, primo comma, numero 1), cod. pen. per l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Non eccede invece i margini di ragionevolezza la scelta legislativa di interdire da uffici implicanti cura e assistenza chi si sia reso responsabile di condotte dolose in pregiudizio di un essenziale bene pertinente alla persona, qual è l’identità rappresentata dal volto, anche al di fuori di rapporti familiari o affettivi.
sentenza 83/2025massima n. 46779 Riguarda ancheart. 12 legge 69/2019
Reati e pene – In genere – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – Trattamento sanzionatorio – Possibilità che la pena sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena – Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata – Conseguente carenza di oggetto – Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell’art. 583-quinques cod. pen., inserito dall’art. 12, comma 1, della legge n. 69 del 2019, nella parte in cui non prevede che la pena comminata per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso possa essere diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Successivamente all’ ordinanza di rimessione, la sentenza n. 83 del 2025, in accoglimento di questioni analoghe, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 583-quinques, primo comma – nei termini auspicati dal rimettente – con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777; O. 35/2025 - mass. 46695; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 86/2023 - mass. 45496).
Riguarda ancheart. 12 legge 69/2019