Art. 586 c.p. — Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 8 aprile 2026. Leggi il testo vigente →
Quando da un fatto prevenuto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 8 aprile 2026 · versione 0 su Normattiva