Art. 588 c.p. — Rissa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1990 al 22 ottobre 2020. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a lire tremila.
[2]Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. 119
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75
119Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte. Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Testo vigente dal 12 aprile 1990 al 22 ottobre 2020 · versione 123 su Normattiva