Art. 1156 c.nav.Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito

[1]Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, e' punito con la multa da lire tremila a diecimila.

[2]La pena e' della reclusione fino a sei mesi, se il fatto e' commesso all'estero.

[3]La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1156 · fonte su Normattiva