Art. 1156 c.nav. — Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito
[1]Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, e' punito con la multa da lire tremila a diecimila.
[2]La pena e' della reclusione fino a sei mesi, se il fatto e' commesso all'estero.
[3]La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva