Art. 589-ter c.p. — Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico
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((Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a cinque anni)).
Testo vigente dal 25 marzo 2016 al 25 ottobre 2023 · versione 268 su Normattiva