Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Indicazione di elementi sufficienti a dimostrarla - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili - sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza - le questioni incidentali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 590- quater cod. pen. I rimettenti hanno identificato la circostanza aggravante e quella attenuante, ricorrenti nel caso di specie, per le quali opera il denunciato divieto di bilanciamento, e ciò consente di ritenere adempiuto l'onere motivazionale, non essendo necessaria alcuna ulteriore, più specifica, motivazione in ordine alla possibile colpevolezza degli imputati, che è ancora sub iudice.
sentenza 88/2019massima n. 42543 Riguarda ancheart. 1 legge 41/2016
Thema decidendum - Ambito della questione sollevata dal rimettente - Delimitazione da parte della Corte costituzionale - Fattispecie.
Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 590- quater cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, il divieto di bilanciamento fra circostanze è censurato unicamente in riferimento all'attenuante a effetto speciale dell'efficacia causale non esclusiva della condotta dell'imputato (artt. 589- bis , settimo comma, e 590- bis , settimo comma, cod. pen.) e in relazione alle specifiche aggravanti "privilegiate" della guida in stato di ebbrezza alcolica per l'omicidio stradale (art. 589- bis , secondo comma, cod. pen.) e dell'attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso per le lesioni stradali (art. 590- bis , quinto comma, numero 2, cod. pen.).
sentenza 88/2019massima n. 42545 Riguarda ancheart. 1 legge 41/2016
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime - Attenuante dell'efficacia causale non esclusiva della condotta dell'imputato - Divieto di prevalenza o equivalenza sulle aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica (per l'omicidio) e di attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso (per le lesioni) - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590- quater cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, censurato dal GUP del Tribunale di Roma e dal Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost. - nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza o equivalenza dell'attenuante dell'efficacia causale non esclusiva della condotta dell'imputato (artt. 589- bis , settimo comma, e 590- bis , settimo comma, cod. pen.) sulle aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica per l'omicidio stradale (art. 589- bis , secondo comma, cod. pen.) e dell'attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso per le lesioni (art. 590- bis , quinto comma, numero 2, cod. pen.). L'attenuante in esame - per effetto della quale, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole (in ragione del concorso della colpa della parte offesa o di altre concause), la pena è diminuita fino alla metà - non attiene all'offensività, ma si colloca sul piano del tutto distinto dell'efficacia causale, dove opera il principio non già di proporzionalità, ma di equivalenza delle concause dell'evento. Rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore, esercitata nella specie non irragionevolmente, prevedere che questa attenuante, eccezionale e del tutto particolare, non possa essere ritenuta prevalente o equivalente rispetto alle menzionate aggravanti "privilegiate", indicative di condotte altamente pericolose e che da tempo creano diffuso allarme sociale per il grave pregiudizio che arrecano alla sicurezza stradale. La diversità tra omicidio stradale - la cui previsione come fattispecie autonoma è espressione di una precisa scelta politica - e omicidio colposo comune costituisce inoltre ragione sufficiente del trattamento sanzionatorio differenziato. In generale, è legittima la tecnica legislativa del divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti su specifiche circostanze aggravanti in ragione di speciali esigenze di contrasto di condotte particolarmente lesive dell'integrità delle persone. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 1985 e n. 38 del 1985 ). Le deroghe al bilanciamento delle circostanze rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili dalla Corte costituzionale soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). Il legislatore può schermare l'ordinario bilanciamento di circostanze del reato, ma non fino al punto di sanzionare condotte di minore gravità con pene eccessive perché sproporzionate rispetto al canone della necessaria offensività. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012 ).
sentenza 88/2019massima n. 42547 Riguarda ancheart. 1 legge 41/2016
Reati e pene - Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Computo delle circostanze - Divieto di prevalenza e di equivalenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 590-bis, settimo comma, codice penale - Denunciata irragionevolezza e contrasto con la finalità rieducativa della pena - Insufficiente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verbania in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 590- quater cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e equivalenza dell'attenuante speciale di cui all'art. 590- bis , settimo comma, cod. pen. Le questioni sono del tutto prive dell'indicazione della fattispecie, la cui insufficiente descrizione impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016 ).