Art. 590-quater c.p.Computo delle circostanze

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Testo vigente dal 25 marzo 2016, tuttora in vigore · versione 268 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art590quater · fonte su Normattiva