Art. 594 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il delitto di omissione di soccorso è preveduto in due ipotesi penalmente equivalenti (art. 593). La prima consiste nel fatto di chi, trovando abbandonata o smarrita una persona incapace di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità; la seconda si ha nel fatto di chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Sembrò alla Commissione parlamentare che dovesse punirsi anche nella prima ipotesi l'omissione di prestare l'assistenza occorrente, oltre che l'omissione dell'immediato avviso all'Autorità. Ma conviene osservare che, nel primo caso, si prevede bensì che l'incapace si trovi in stato di abbandono, ma non anche in condizione di pericolo. Di conseguenza non vi è ragione di imporre un'assistenza, di cui l'abbandonato non ha necessità, e che rappresenterebbe la manifestazione di una bontà e di una generosità costituenti virtù superiori, e tali, perciò, da non potersi esigere dalla generalità degli uomini. Se poi l'incapace venisse trovato in pericolo, si rientrerebbe nella seconda ipotesi, e perciò l'omessa assistenza sarebbe punibile. Gli stessi criteri hanno guidato il legislatore del 1889 nella formulazione dell'articolo 389 del codice penale finora vigente. Ho invece aggiunto la previsione di ogni «altra causa» che determini nella persona l'incapacità di provvedere a sè stessa (oltre che la malattia o la vecchiaia), per le ragioni medesime che mi hanno indotto a introdurre la correlativa modificazione nell'articolo 591.
Relazione al Codice penale (1930), n. 197
A proposito dei delitti di diffamazione e d'ingiuria (articoli 594, 595), la Commissione parlamentare espresse l'avviso che fosse opportuno ritornare al sistema del codice del 1889, non convenendo, a suo avviso, modificare una disciplina ormai tradizionale e sviluppata da una lunga applicazione. Io comprendo come il distacco da concetti tradizionali (dato che quarant'anni siano sufficienti a formare una tradizione) torni sempre alquanto penoso, come l'abbandono di ogni abitudine inveterata. Ma, se ciò dovesse impedire l'adozione di concetti scientificamente e praticamente più esatti, nessun progresso avrebbero fatto le leggi penali, e si sarebbe continuato, ad esempio, a comprendere nella nozione di «iniuria» una quantità di diversissimi reati, che ora invece sono tenuti distinti a seconda della loro obiettività giuridica e della loro materialità. La distinzione, accolta dal codice, tra i delitti di ingiuria e di diffamazione si fonda sull'elemento della presenza (ingiuria) o dell'assenza (diffamazione) della persona offesa. La costruzione adottata, praticamente, presenta una grande semplicità di applicazione, come apparirà quando si sarà diradata la confusione di concetti creata dal codice penale del 1889. E veramente è assai più agevole accertare l'elemento estrinseco della presenza, che quello dell'addebito d'un fatto determinato. Sotto l'aspetto scientifico, il codice si richiama alla tradizione (e qui veramente è il caso di parlare di «tradizione») giuridica italiana, che stabilì la distinzione tra contumelia (offesa in presenza) e diffamazione (divulgazione di offesa presso terzi). Questo concetto è conforme al principio per cui il patrimonio morale di una persona (onore in senso lato) può essere leso, o mediante offese immediatamente percepite dal soggetto passivo presente, del quale ledono il sentimento personale di onore o di decoro (onore in senso specifico e soggettivo), ovvero mediante offese comunicate a più persone e che intaccano la buona fama della persona, cioè la stima, la favorevole opinione che gli altri hanno di lei (reputazione: onore in senso oggettivo). La diffamazione è naturalmente delitto più grave dell'ingiuria, per la maggior quantità ed estensione del danno, e per la viltà e la particolare pericolosità del colpevole. L'ingiuria è meno grave, perchè l'offeso, presente, può difendersi, giustificandosi o ritorcendo l'offesa. Ciò posto, il sistema del codice rappresenta un progresso, e non un regresso, in confronto di quello del codice precedente.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art594 · fonte su Normattiva
Relazione al Codice penale (1930), n. 198
Per ciò che concerne particolarmente il delitto d'ingiuria (art. 594), la Commissione parlamentare propose che fosse considerata come aggravante la circostanza d'essersi commesso il delitto mediante percosse. Ma non sarebbe corretto stabilire una circostanza aggravante in simile caso, nel quale il delitto può assumere un diverso titolo a seconda degli effetti prodotti dalle percosse e a seconda del fine dell'agente. Si tratta di questioni di fatto, che non possono essere risolte legislativamente. La Commissione avrebbe inoltre voluto che l'ingiuria commessa col mezzo della stampa contro un pubblico ufficiale fosse parificata all'oltraggio, ma di ciò mi sono già occupato a proposito di quest'ultimo delitto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 199