Art. 594 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OLTRAGGIO A MAGISTRATO IN UDIENZA - OFFESE ARRECATE DAL DIFENSORE AL PUBBLICO MINISTERO NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DIFFERENZA RISPETTO ALLE SANZIONI IRROGABILI PER L'IPOTESI INVERSA (OFFESE DEL PUBBLICO MINISTERO AL DIFENSORE), RICADENTE SOTTO IL MENO GRAVE DELITTO DI INGIURIA (ART. 594 COD. PEN.) - RITENUTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PARTI IN CONDIZIONI DI PARITA' NEL PROCESSO PENALE - GIUSTIFICAZIONE DELLA PERDURANTE SPECIFICA TUTELA PENALE DEL PRESTIGIO E DELL'ONORE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA, TUTELA ESTENSIBILE AL PUBBLICO MINISTERO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 343 cod. pen., nella parte in cui prevede che le offese arrecate nel corso del dibattimento dal difensore al pubblico ministero integrino il reato di oltraggio a un magistrato in udienza, mentre le offese arrecate nelle medesime circostanze dal pubblico ministero al difensore configurano il meno grave delitto di ingiuria. La scelta del legislatore di rispondere - in conformita' ad una remota tradizione, comune a paesi di antica e consolidata democrazia - all'esigenza di assicurare una specifica protezione del prestigio degli organi di giustizia nel momento formale e solenne della celebrazione del processo, configurando come apposita figura di reato l'oltraggio a un magistrato in udienza e comprendendo in essa il pubblico ministero, non contrasta con il principio di eguaglianza ne' con il principio di partecipazione del pubblico ministero e del difensore nel processo penale "su basi di parita'", giacche', per un verso, non e' arbitrario o irragionevole avere esteso la protezione della dignita' della funzione giurisdizionale anche all'attivita' del pubblico ministero in udienza, e, per l'altro verso, la parita' delle parti, pubblica e privata, che e' inerente al processo, non implica necessariamente l'identica qualificazione giuridica di esse, ne' impone l'eguaglianza del loro stato e della loro condizione, al di la' della "parita' delle armi" che e' propria del processo. - Cfr. S. n. 313/1995.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art594 · fonte su Normattiva
REATI E PENE - DELITTI CONTRO L'ONORE - OFFESE IN SCRITTI E DISCORSI PRONUNZIATI DINANZI ALLE AUTORITA' GIUDIZIARIE DALLE PARTI O DAI LORO PATROCINATORI - NON PUNIBILITA' - RITENUTA RIFERIBILITA' AI SOLI DELITTI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE (E NON ANCHE A QUELLO DI OLTRAGGIO A MAGISTRATO IN UDIENZA) E, IN ISPECIE, INESTENSIBILITA' ALL'IPOTESI DI OFFESE AL PUBBLICO MINISTERO, CONTENUTE IN INTERVENTI DEL DIFENSORE - CONSEGUENTE ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI IN GIUDIZIO, PER LA LIMITATA GARANZIA DELLA LIBERTA' D'ESPRESSIONE, ASSICURATA AL PUBBLICO MINISTERO E NON AL DIFENSORE O SOLTANTO NEI CONFRONTI DI ALCUNI SOGGETTI, CON RIDUZIONE INOLTRE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA, ALLA LUCE DI ELEMENTI OGGETTIVI E TELEOLOGICI, COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 598 cod. pen., denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbe l'estensione, secondo l'interpretazione prevalente, della non punibilita' delle offese contenute negli scritti e nei discorsi delle parti o dei loro patrocinatori nel processo, anche alle offese, integranti il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza, arrecate dal difensore al pubblico ministero nel corso della discussione in un processo penale. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente - che valorizza la collocazione dell'esimente, inserita nel contesto dei delitti contro l'onore, e trae argomento dalla intenzione del legislatore -, e' possibile dare dell'art. 598 cod. pen. una interpretazione estensiva, conforme ai principi costituzionali, sia perche' le offese contenute in discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori dinanzi all'autorita' giudiziaria e concernenti l'oggetto della causa non differiscono, quanto alla condotta, a seconda che il destinatario delle espressioni offensive sia una parte privata o il pubblico ministero, sia, soprattutto, perche' la finalita' di salvaguardia della liberta' di discussione delle parti, perseguita dal legislatore con la previsione dell'esimente, non potrebbe essere efficacemente realizzata se la sua portata fosse circoscritta in relazione ai soggetti destinatari delle offese e se si garantisse, incoerentemente, l'assoluta liberta' di espressione ad una sola delle parti in giudizio, consentendosi soltanto al pubblico ministero, e non anche al difensore, di avvalersi della "immunita' giudiziaria".
Riguarda ancheart. 343 Codice penaleart. 595 Codice penaleart. 598 Codice penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.