La nozione del territorio dello Stato (art. 4) non è parsa del tutto esatta alla Commissione parlamentare, la quale ha osservato essere dubbio se le colonie e gli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato facciano parte del territorio dello Stato. È, a mio avviso, indiscutibile che i territori coloniali e gli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato appartengono allo Stato, e, se ciò è vero, ne viene che, essendo «territori», debbono necessariamente comprendersi nel territorio dello Stato. Vi sono bensì territori esteri nei quali il nostro Stato può esercitare qualche funzione sovrana (come i paesi soggetti alle Capitolazioni, ecc.), ma questi luoghi non sono soggetti alla sovranità (unitariamente considerata) dello Stato medesimo, bensì a quella (sia pur non piena) dello Stato locale; e però, rispetto all'Italia, sono territori esteri, sebbene non manchi qualche opinione contraria, che peraltro non ha base nella scienza e nella realtà. Ma poichè non è compito del codice penale risolvere questioni di diritto internazionale, se non per quel tanto che è necessario per il conseguimento dei fini del diritto penale, così ho volentieri accolto la proposta della predetta Commissione, di premettere alla nozione del territorio dello Stato la riserva «Agli effetti della legge penale», la quale del resto si poteva dedurre da quanto era detto nella prima parte dell'articolo 4 del progetto definitivo, oltre che dal fatto che si tratta di una norma compresa nel codice penale. La Commissione stessa avrebbe desiderato che in questa disposizione si fosse chiarito che le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, soltanto se si tratta di navi o aeromobili non mercantili. Ma mi parve sufficiente la riserva, che era contenuta anche nell'articolo 4 del progetto: «salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale a una legge territoriale straniera». Se ne deduce evidentemente che le navi e gli aeromobili militari sono sempre e dovunque soggetti alla legge dello Stato a cui appartengono, e che le navi e gli aeromobili mercantili, invece, quando si trovano all'estero, sono soggetti alla legge del luogo, salvo il caso di particolari convenzioni. Tutto ciò è pienamente conforme al diritto internazionale.
Relazione al Codice penale (1930), n. 8
Quanto all'applicabilità della legge italiana (art. 6) per tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, alla Commissione parlamentare parve superflua la disposizione per la quale «chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana». La Commissione ritenne che questo principio fosse già fissato nell'articolo 3 del progetto definitivo, per cui «la legge penale italiana obbliga tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato». Senonchè le due disposizioni sono essenzialmente diverse: l'una riguarda i fatti, l'altra le persone. È vero che i fatti sono commessi da persone, e che la legge applicata per i primi si applica necessariamente alle persone. Ma la norma che stabilisce l'esclusiva applicazione della legge italiana per i reati commessi nel territorio dello Stato italiano, non ha lo scopo di dichiarare punibili con tale legge gli individui che delinquono nel territorio stesso, bensì quello di stabilire il principio della così detta forza esclusiva della legge italiana, per il quale, qualunque siano le circostanze del fatto e le condizioni o qualità personali del delinquente, soltanto la nostra legge può applicarsi per i reati commessi nel nostro territorio. Insomma, l'una norma riguarda l'obbligatorietà della legge penale, come precetto e come sanzione, rispetto alle persone; l'altra concerne l'obbligatorietà della legge stessa, come precetto e come sanzione, rispetto ai fatti. I due principi non sempre coincidono, giacchè l'uno può avere applicazione senza che la riceva anche l'altro. Cosi, nel caso di reato commesso all'estero da un cittadino o da uno straniero, se costui si trova nel nostro territorio (a parte i casi speciali in cui tale condizione non è richiesta), gli si applica esclusivamente la legge italiana, sebbene il reato non sia stato commesso in Italia, mentre tale applicazione non sarebbe possibile in base alla sola disposizione che dichiara applicabile esclusivamente la legge italiana ai reati commessi nel territorio del nostro Stato. È ancora da considerare che la disposizione in esame, la quale costituisce la prima parte dell'articolo in cui è contenuta, è una necessaria premessa della disposizione del capoverso, che riguarda i reati commessi in parte in Italia e in parte all'estero. A proposito di quest'ultima disposizione, la predetta Commissione mi invitò ad esaminare se fosse opportuno subordinare, in alcune ipotesi, la punibilità dei reati così detti a distanza alla richiesta del Guardasigilli. Questo invito si ispira all'intento di «consentire la possibilità di un coordinamento di attività internazionali» e di «contribuire a cementare l'unione degli Stati nella repressione del delitto», come pure a quello di conseguire un'economia di giudizi. Io ritengo, peraltro, che se, nel campo della polizia, è possibile e desiderabile tale coordinamento di attività internazionali, non altrettanto si può dire per ciò che si attiene all'applicazione del diritto penale. La giurisdizione penale rappresenta uno dei massimi e più gelosi attributi della Sovranità; e però, quando l'ordine giuridico dello Stato sia stato violato mediante l'esecuzione, anche parziale, di un reato, non vi devono essere limiti e condizioni per l'esclusiva applicabilità della legge penale territoriale. Nè si deve dimenticare che la frase: reati a distanza è soltanto un modo di dire escogitato per far comprendere rapidamente l'oggetto dell'idea. Ma, come tutti gli espedienti di simil genere, produce confusione e improprietà, se lo si assume senza discriminazione. Nell'ipotesi in esame non si può parlare di «distanza» dal momento che è avvenuta in Italia una violazione del nostro ordine giuridico interno. Reato commesso a distanza si avrebbe, propriamente, soltanto nel caso in cui, essendo il reato commesso interamente all'estero, gli effetti di esso (posteriori alla consumazione) si fossero risentiti anche in Italia. Non conviene pertanto modificare, su questo punto, il diritto esistente, rettamente applicato dalla nostra giurisprudenza.
Relazione al Codice penale (1930), n. 9