Art. 600-quater c.p. — Detenzione o accesso a materiale pornografico
[1]Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
[2]La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'.
[3]((Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000)).
Testo vigente dal 1 febbraio 2022, tuttora in vigore · versione 321 su Normattiva