Art. 600-quater c.p. — Detenzione o accesso a materiale pornografico
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((Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni)).
Testo vigente dal 11 agosto 1998 al 2 marzo 2006 · versione 167 su Normattiva