Art. 601-bis c.p. — Traffico di organi prelevati da persona vivente
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 2017 al 6 aprile 2018. Leggi il testo vigente →
[1]((Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
[2]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma)).
Testo vigente dal 7 gennaio 2017 al 6 aprile 2018 · versione 276 su Normattiva