Art. 603-bis c.p. — Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
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[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque svolga un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori, e' punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
[2]Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:
- 1)la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
- 2)la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3)la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita' personale;
- 4)la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
[3]Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':
- 1)il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2)il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;
- 3)l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Testo vigente dal 17 settembre 2011 al 4 novembre 2016 · versione 237 su Normattiva