Art. 604 c.p. — Fatto commesso all'estero
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Le disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresi quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero ((dallo straniero)) in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi ((lo straniero)) e' punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Testo vigente dal 2 febbraio 2006 al 23 ottobre 2012 · versione 206 su Normattiva