Art. 607 c.p.
Indebita limitazione di liberta' personale
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorita' competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorita', ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva