Art. 609-octies c.p.
Violenza sessuale di gruppo
[1]La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
[2]Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
[3]Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
[4]La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. 386
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
386La Corte Costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 29 dicembre 2025, n. 202 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravita' la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".
Testo vigente dal 1 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 385 su Normattiva