Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione dell'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale - Lamentata violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con i principi della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. L'ordinanza di rimessione non illustra, infatti, la ragione per la quale una circostanza aggravante fondata sulla «illegalità» del soggiorno dovrebbe applicarsi anche per reati che consistono, come quello contestato nel giudizio principale, proprio in violazioni della disciplina dell'immigrazione, posto che, secondo quanto stabilito nella prima parte dell'art. 61 cod. pen., le circostanze comuni aggravano il reato solo «quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali». In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 277/2009.
sentenza 66/2010massima n. 34374 Riguarda anche
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione dell'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione.
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità della questione per irrilevanza, formulate dalla difesa erariale, poiché la suddetta aggravante non è stata contestata, nei giudizi a quibus , per reati concernenti la disciplina dell'immigrazione.
sentenza 66/2010massima n. 34375 Riguarda ancheart. 1 legge 125/2008
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione, dell'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale - Asserita violazione di numerosi parametri costituzionali - Sopravvenute modifiche normative incidenti sulla disposizione denunciata - Necessità di una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Devono essere restituiti ai giudici rimettenti, per una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. In particolare, una delle questioni è stata sollevata prima che la norma censurata fosse modificata dalla legge n. 125 del 2008; in epoca successiva a tutte le ordinanze di rimessione, l'art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009 ha disposto che l'aggravante in esame si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. Inoltre, il legislatore ha configurato la nuova fattispecie criminosa di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge n. 94 del 2009). La normativa sopravvenuta attiene ad un profilo centrale dei percorsi argomentativi seguiti dai giudici a quibus nel motivare la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, posto che le condotte riconducibili alla previsione censurata costituiscono ormai l'oggetto di un'autonoma incriminazione, e non la mera espressione di un illecito amministrativo. Spetta ai rimettenti la valutazione del rilievo che possono assumere le descritte variazioni del quadro normativo di riferimento, sia in relazione alla disciplina codicistica della successione nel tempo di leggi penali, sia, e comunque, in rapporto al mutato equilibrio tra i fattori che la Corte è chiamata a prendere in considerazione ai fini della propria decisione. Negli stessi termini, v. la citata ordinanza n. 277/2009.
sentenza 66/2010massima n. 34376 Riguarda ancheart. 1 d.l. 92/2008art. 1 legge 125/2008
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Natura discriminatoria dell'aggravante - Irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio tra lo straniero in condizione di soggiorno irregolare e il cittadino italiano o dell'Unione europea - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di offensività del reato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, Cost., l'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, che prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. Premesso che la violazione delle norme sul controllo dei flussi migratori può essere penalmente sanzionata, per effetto di una scelta politica del legislatore non censurabile in sede di controllo di legittimità costituzionale, ma non può introdurre automaticamente e preventivamente un giudizio di pericolosità del soggetto responsabile; la disposizione in esame lede, innanzitutto, il principio di uguaglianza che non tollera ingiustificate disparità di trattamento fondate sulla differenza di condizioni personali e sociali, poiché prevede un regime sanzionatorio irragionevolmente più rigoroso per lo straniero in condizione di soggiorno irregolare. Questi, infatti, a parità di comportamenti penalmente rilevanti, non solo è punito più gravemente del cittadino italiano o dell'Unione europea (al quale l'aggravante non si applica per effetto della norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009), ma rimane, altresì, esposto per tutto il tempo della sua successiva permanenza nel territorio nazionale, e per tutti i reati previsti dalle leggi italiane (tranne quelli aventi ad oggetto condotte illecite strettamente legate all'immigrazione irregolare), ad un trattamento penale più severo. La censurata aggravante rivela la propria natura discriminatoria allorché collega alla qualità personale di straniero irregolare, acquisita con un'unica violazione delle leggi sull'immigrazione, l'inasprimento della risposta punitiva prevista per i reati comuni, offensivi di interessi e valori che nulla hanno a che fare con la problematica dei flussi migratori. Dalla contraddizione insita nell'eterogeneità della natura della condotta antecedente rispetto a quella dei comportamenti successivi discende l'estraneità dell'aggravante stessa alla logica del maggior danno o del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalle norme penali che prevedono e puniscono i singoli reati. Né potrebbe essere ritenuta ragionevole e sufficiente la finalità di contrastare l'immigrazione illegale: infatti, se questo scopo fosse perseguito in modo indiretto, ritenendo più gravi i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto ad identiche condotte poste in essere da cittadini italiani o comunitari, si finirebbe per distaccare totalmente la previsione punitiva dall'azione criminosa contemplata nella norma penale e dalla natura dei beni cui la stessa si riferisce. Risulta, altresì, violato il principio di offensività del reato stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost., che, ponendo il fatto alla base della responsabilità penale, esige che un soggetto sia sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. Un principio, quest'ultimo, che senz'altro è valevole anche in rapporto agli elementi accidentali del reato. Tuttavia, la previsione considerata - rinvenendo la sua ratio sostanziale in una presunzione assoluta di maggiore pericolosità dell'immigrato irregolare - non vale a configurare la condotta illecita come più gravemente offensiva del bene protetto, ma serve a connotare una generale e supposta qualità negativa del suo autore. La qualità di immigrato irregolare diventa così uno "stigma", che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola persona da giudicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilita dalla legge, in base ad una presunzione assoluta, che identifica un «tipo di autore» assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo trattamento. (Restano assorbite le ulteriori censure proposte in relazione all'art. 27, commi primo e terzo, Cost.). Sulla spettanza dei diritti inviolabili «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», v. la citata sentenza n. 105/2001. Sull'illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti «del tutto estranei al fatto-reato», introducendo così una responsabilità penale d'autore «in aperta violazione del principio di offensività», v. la citata sentenza n. 354/2002. Per l'affermazione che «il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero», v. la citata sentenza n. 62/1994. Sulla compatibilità costituzionale di limitazioni ai diritti fondamentali, v. le citate sentenze n. 393/2006, n. 63/1994 e n. 366/1991. Sull'illegittimità costituzionale di norme incriminatrici fondate su presunzioni assolute di pericolosità e istitutive di irragionevoli discriminazioni, v. le citate sentenze n. 354/2002 e n. 370/1996. Con specifico riferimento alla condizione dello straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo di permesso di soggiorno, ovvero responsabile del reato di indebito trattenimento nel territorio nazionale, v. le citate sentenze n. 78/2007 e n. 22/2007.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 92/2008art. 1 legge 125/2008
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Carenza assoluta di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza della questione - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. Condizione essenziale di rilevanza delle questioni concernenti la suddetta previsione circostanziale è che quest'ultima risulti concretamente applicabile nel giudizio a quo . Nel caso di specie, nessun rilievo è stato svolto al fine di illustrare per quale ragione una circostanza aggravante fondata sulla «illegalità» del soggiorno dovrebbe applicarsi anche per reati che, al pari di quello contestato nel giudizio principale, consistono proprio in violazioni della disciplina in materia di immigrazione. Va considerato, in proposito, quanto stabilito nella prima parte dell'art. 61 cod. pen., e cioè che le circostanze comuni aggravano il reato solo «quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali». La carenza assoluta di motivazione sui presupposti interpretativi che condizionano l'applicazione della norma censurata da parte del giudice rimettente rende inammissibile, nel giudizio incidentale di costituzionalità, la questione sollevata. Per la manifesta inammissibilità di questioni aventi specificamente ad oggetto l'aggravante di cui all'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., v. le citate ordinanze n. 66/2010 e n. 277/2009. Per la manifesta inammissibilità di questioni per assoluta carenza di motivazione sui presupposti interpretativi che condizionano l'applicazione della norma censurata da parte del rimettente, v., ex multis , le citate ordinanze n. 61/2007 e n. 346/2006.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 92/2008art. 1 legge 125/2008
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e della personalità della responsabilità nonché contrasto con la finalità rieducativa della pena - Carenza assoluta di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., come introdotto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede come circostanza aggravante comune il fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale: il rimettente, infatti, non ha spiegato per quale ragione l'aggravante dovrebbe applicarsi a reati che consistono, come quello contestato nel giudizio principale, in violazioni della disciplina dell'immigrazione, posto che, secondo quanto stabilito dall'art. 61 prima parte cod. pen., le circostanze comuni aggravano il reato solo quando non ne sono elemento costitutivo o circostanze aggravanti speciali.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 92/2008
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di personalità della responsabilità, di offensività, della finalità rieducativa della pena e lesione della libertà personale - Sopravvenute modifiche normative che incidono sulla disciplina dettata dalla norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici a quibus .
Devono essere restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., come introdotto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, censurato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede come circostanza aggravante comune il fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la norma impugnata è stata modificata sia dalla legge di conversione del decreto sia dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni nei giudizi a quibus . >-V., citata, ordinanza n. 398/2005.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 92/2008
PENA - NORME PENALI DI FAVORE - SINDACATO DI LEGITTIMITA'COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.
La decisione sulla questione di legittimita` costituzionale non e` esclusa, pur se abbia ad oggetto norme penali piu` favorevoli nel tempo. - v. Sent. n. 148/1983
Riguarda ancheart. 582 Codice penale