Art. 47 — Circostanze aggravanti comuni
[1]Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
[2]1° l'avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;
[3]2° l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;
[4]3° l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;
[5]4° l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o piu' militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;
[6]5° l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva