Art. 613 c.p. — Stato di incapacita' procurato mediante violenza
[1]Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacita' d'intendere o di volere, e' punito con la reclusione fino a un anno.
[2]Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilita'.
[3]La pena e' della reclusione fino a cinque anni:
[4]1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
[5]2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva