Art. 730 c.p. — Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive
[1]Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.
[2]Soggiace all'ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva