Art. 730 c.p.Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

[1]Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

[2]Soggiace all'ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art730 · fonte su Normattiva