Art. 622 c.p. — Rivelazione di segreto professionale
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[1]Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.
[2]((La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.))
[3]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Testo vigente dal 16 aprile 2002 al 12 gennaio 2006 · versione 190 su Normattiva